Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Presidente del Comitato di Garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in mancanza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.
Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare per una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
» Articolo 13
» Indice dello Statuto