Elezione del Comitato di Garanzia
I membri del Comitato di Garanzia sono in numero variabile da tre a sette e sono nominati dall’Assemblea ordinaria esclusivamente tra Soci che rappresentino Enti che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’
EMAS.
I componenti del Comitato di Garanzia durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre tra i soci che rappresentino Enti che abbiano già conseguito la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità in qualunque suo aspetto, quale ad esempio, la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’etica, l’
EMAS, i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi Membri con funzioni consultive.
» Articolo 22
» Indice dello Statuto